Condizioni Contrattuali
AFFISSIONE/CAMION VELA
1. Il prezzo comprende le spese di prenotazione spazi, tributi di affissione, consegna manifesti. Non è previsto nessun report fotografico.
2. I manifesti per l’affissione dovranno pervenire franco nostro magazzino entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima dell’inizio esposizione, allegando almeno n.01 bozzetto formato A4 per una corretta affissione (vale per i 6×3); i manifesti per la decorazione dovranno pervenire almeno 5 giorni prima della data prevista di inizio itinerario.
3. Qualora i manifesti non vengano consegnati entro i gg 10 previsti nel suindicato art.2, i giorni mancanti non potranno in nessun modo essere recuperati nella quattordicina successiva né l’impresa potrà essere responsabile per la mancata o ritardata esposizione dei Comuni o Concessionari.
4. L’impresa, quando dimostri di aver adempiuto fedelmente e tempestivamente i propri impegni, non risponde di eventuali disservizi del Comune o Concessionario, quali la mancata o ritardata esposizione, la scarsa qualità degli impianti o luoghi di esposizione, lo scollamento e il tipo di incollaggio usato (non in pre bagnata). Qualora le posizioni e le quantità proposte non fossero disponibili al momento della restituzione del presente contratto, saranno valutate posizioni alternative o decurtato il relativo importo in caso di mancata disponibilità.
5. Richiamato quanto disposto dall’ art. 22 comma 4 del DLS 507, l’affissione si intende regolarmente effettuata quando i manifesti siano rimasti esposti per la durata prevista. In ogni caso, ritardi di 10 giorni lavorativi sono considerati di normale tolleranza.
6. In caso di annullamento dell’ordine per esplicita volontà del Committente, quando la prenotazione sia già avvenuta, lo stesso dovrà riconoscere all’impresa il 50 % dell’importo concordato. In ogni caso il Committente riconoscerà all’impresa il 100% dei diritti versati oltre le spese aziendali nella misura del 10% del concordato.
7. Il mancato rispetto dei termini di pagamento, dà diritto all’impresa di sospendere le prestazioni per la parte non ancora eseguita. In ogni caso il mancato o ritardato pagamento delle rate antecedenti l’inizio dell’affissione, preclude al Committente la possibilità di contestazioni sulla mancata o ritardata esecuzione della stessa ed in ogni caso comporta il pagamento di interessi nella misura “prime rate” vigenti sul c/c bancario nel periodo in cui decorrono gli interessi stessi.
8. Eventuali aumenti di imposta di pubblicità e/o diritti di affissioni che si verificassero nel corso dell’anno o comunque nel periodo previsto dal contratto saranno totalmente addebitati al costo al Committente.
9. Qualora il Committente ne faccia espressamente richiesta al momento della firma dell’ordine, l’impresa provvederà a richiedere le note posizioni ai vari servizi comunali.
10. Le ricevute di pagamento dei diritti o documenti comunali equivalenti saranno solo di competenza dell’impresa. Il Committente viene ad ogni effetto manlevato dall’impresa per qualsiasi pretesa dei Comuni interessati dall’affissione, fatta eccezione per gli aumenti dei tributi e diritti pubbliche affissioni.
11. Il presente ordine si intende valido per esposizioni con camion tipo “vela” o rimorchi al traino.
12. Su richiesta, verrà proposto un percorso adatto alle esigenze di comunicazione del Committente, diversamente sarà l’autista a decidere le modalità ed i percorsi.
13. I veicoli di norma saranno itineranti da lunedì a sabato per un massimo di 6 ore giornaliere e 120 km. al giorno. Qualora le condizioni atmosferiche non consentano la circolazione, si provvederà all’esposizione in aree ben visibili in maniera parcheggiata. Se ad interrompere l’esposizione sono fattori dovuti a guasti meccanici del mezzo,verrà detratto l’importo giornaliero relativamente a giorni di mancata esposizione.
14. Sono a carico dell’impresa proprietaria dei mezzi imposte, tasse, assicurazioni RC.
15. Eventuali sanzioni da parte di organi accertatori sono a carico del committente.
16. I manifesti non utilizzati saranno conservati per 10 giorni oltre il termine delle affissioni. Su espressa richiesta del Committente, il periodo potrà essere maggiore.
17. Il titolare o legale rappresentante della società committente si assume ogni responsabilità verso terzi, circa il contenuto dei manifesti pubblicitari che verranno esposti (immagini, frasi) ivi compreso le conseguenze derivanti dalla violazione delle vigenti Norme Civili o penali, esonerando l’impresa da qualsiasi responsabilità in merito, la quale avrà facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di rifiutarsi di esporre i manifesti/poster che contengono frasi o immagini che offendono la pubblica morale, e richiedere a seguito di regolare fattura il pagamento degli spazi prenotati per conto del committente.
18. Le parti si impegnano a rispettare il codice di autodisciplina pubblicitaria.
19. Per ogni controversia sarà obbligatorio un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione tra le parti diversamente sarà competente il foro di Padova.
LEDWALL
20. In caso di interruzione temporanea della messa in onda, per motivi di carattere tecnico o altri forzati impedimenti il cliente non può vantare nessun risarcimento escluso il recupero dei messaggi pubblicitari trasmessi in date successive fino alla totale copertura del contratto.
21. Il cliente può chiedere la sospensione temporanea o definitiva della programmazione pubblicitaria anche prima della fine del contratto essendo comunque tenuto al versamento per intero dell’importo enunciato in contratto e alle scadenze stabilite.
22. Nessun cliente ha diritto di esclusiva se non espressamente indicato nel contratto.
23. Dopo l’approvazione da parte del cliente lo spot viene ritenuto idoneo in tutte le sue parti esonerando ERRE MEDIA da ogni responsabilità.
24. Il Committente si impegna a fornire 10 giorni prima della data di partenza dello spot pubblicitario indicato nel presente contratto i dati necessari all’esecuzione della pubblicità.
25. ERRE MEDIA assume a proprio carico gli oneri di funzionamento e si impegna al costante buon funzionamento dell’impianto ad esclusione dei danni provocati da caso fortuito o forza maggiore, in questo caso ERRE MEDIA non sarà tenuta a risarcire in alcun modo il committente.
26. I pagamenti devono pervenire alla sede di ERRE MEDIA nei termini pattuiti. In caso di ritardo, sono dovuti dal Committente gli interessi secondo quanto previsto dal d.lgsl 231/2002.
27. ERRE MEDIA assume a proprio carico l’adempimento delle procedure burocratiche necessarie per l’installazione e le spese relative, nonché il pagamento di imposte e tasse sulla pubblicità dovute agli Enti concedenti.
28. In ogni caso di inadempienza, anche parziale, della Committente, così come per i casi di cessazione dell’attività per qualunque ragione o titolo, quest’ultima decadrà dal beneficio del termine con riferimento a tutti i ratei/canoni a scadere, anche in deroga ai casi previsti dall’art. 1186 c.c.; in ogni caso di inadempienza comunque alla ERRE MEDIA è riconosciuta la facoltà di sospendere l’esposizione pubblicitaria o la manutenzione degli impianti. A pagamento avvenuto, ERRE MEDIA riprenderà le proprie prestazioni pubblicitarie fino alla scadenza dell’ordine, ma la Committente non potrà chiedere alcuna proroga ovvero rimborso per il periodo di esposizione non goduto o di manutenzione non eseguita durante la morosità.
WEB/GRAFICA
29. Con la presente conferma d’ordine parte committente conferisce l’incarico sopra meglio precisato a ERRE MEDIA, secondo la disciplina stabilita dagli artt. 2222 e ss. C.c. (contratto d’opera).
30. Oggetto del presente ordine è la realizzazione e/o fornitura e/o vendita di quanto meglio specificato nel preventivo di cui sopra.
31. Le prestazioni di servizio a carattere periodico (ad es. “hosting”), si intendono di durata annuale, salva diversa ed espressa previsione. La richiesta delle stesse si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non intervenga diversa volontà di una delle parti, da comunicarsi con disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza pattuita.
32. Il prezzo del presente ordine, concordato nel preventivo di cui sopra, si intende comprensivo delle seguenti prestazioni e spese: studio dell’incarico affidato a ERRE MEDIA; realizzazione di bozze; consegna del prodotto richiesto; ogni altra prestazione accessoria necessaria alla realizzazione del richiesto.
33. Il pagamento del prezzo della prestazione richiesta dovrà avvenire per la misura del 30 % a titolo di caparra entro e non oltre gg. 3 dalla accettazione del presente ordine da parte di ERRE MEDIA (comunicata alla proponente). Il saldo dovrà essere corrisposto alla consegna del prodotto ultimato. Tutti i costi a canone annuale inclusi nell’offerta (ad es. “hosting”) andranno pagati anticipatamente, prima dell’inizio della fruizione del servizio periodico.
34. Ove eccezionalmente sia previsto un pagamento in più soluzioni, il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui sopra, anche di una sola rata, darà diritto a ERRE MEDIA di sospendere le proprie prestazioni per la parte non ancora eseguita. Nel caso in cui il prodotto commissionato fosse già terminato, ERRE MEDIA potrà intervenire in qualsiasi momento per bloccare il servizio / la fornitura / la consegna, o parte di essi. Qualora il ritardo nei pagamenti si protragga per oltre 30 gg. anche non lavorativi ERRE MEDIA avrà diritto di veder risolto il contratto, trattenendo ogni somma percepita a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso il mancato o ritardato pagamento delle rate antecedenti l’inizio del progetto, preclude al Committente la possibilità di sollevare contestazioni sulla mancata o ritardata esecuzione dello stesso. Gli inadempimenti di cui sopra comportano l’applicazione di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla singola scadenza all’effettivo saldo.
35. I materiali necessari per la realizzazione del progetto in questione, dovranno essere forniti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della sottoscrizione per accettazione di ERRE MEDIA. In caso di ritardo della consegna dei materiali, ERRE MEDIA non si assume alcuna responsabilità per la ritardata conclusione dell’opera commissionata. Qualora detto ritardo si protragga per oltre 30 gg. anche non lavorativi, dall’avvenuta comunicazione della sottoscrizione per accettazione da parte di ERRE MEDIA, quest’ultima avrà diritto di risolvere il contratto trattenendo ogni importo già versato quale ristoro del danno.
36. ERRE MEDIA non risponde di eventuali disservizi imputabili ad altri fornitori.
37. In caso di annullamento dell’ordine per esplicita volontà del Committente, lo stesso dovrà riconoscere a ERRE MEDIA il 50 % dell’importo concordato. Qualora l’acconto versato non copra totalmente le spese di annullamento dell’ordine, ERRE MEDIA potrà pretendere la parte mancante fino alla totale copertura delle spese sostenute.
38. Se espressamente richiesto dal Committente, ERRE MEDIA provvederà a fornire gratuitamente un report mensile degli accessi del sito stesso per i primi 6 mesi. Tale servizio potrà essere fornito solo per gli ordini evasi totalmente da ERRE MEDIA.
39. I materiali non utilizzati saranno conservati per 60 giorni dalla data di consegna del progetto. Su espressa richiesta del Committente, il periodo di conservazione può essere concordato diverso.
40. La proprietà del software fornito permane in capo a ERRE MEDIA che concede al Committente il solo diritto di utilizzo non esclusivo dello stesso. L’utilizzatore avrà in uso detto software sotto la propria ed esclusiva responsabilità per ogni danno arrecato a terzi in occasione o per il fatto di utilizzo del prodotto fornito. Ogni responsabilità, anche contro terzi, per tutti i contenuti del prodotto fornito, resta a carico del Committente. In ogni caso, non si potrà addossare a ERRE MEDIA alcuna responsabilità per accessi non autorizzati, manomissioni, perdita e/o sottrazione di dati, da chiunque effettuati, in danno di qualunque terzo.
41. Le parti si impegnano a rispettare il codice di autodisciplina.
42. Qualsiasi tolleranza in occasione di precedenti ordini non costituisce deroga alle condizioni qui contenute.
43. Per ogni controversia sarà obbligatorio un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione tra le parti diversamente sarà competente il foro di Padova.
44. In caso di recesso da parte del Committente, totale o parziale, dai servizi forniti da ERRE MEDIA dopo l’effettiva erogazione, dovrà sostenere le spese di chiusura del servizio che saranno quantificate non appena possibile.
* = SALVO MODIFICHE DI LEGGE.